IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
luglio 2010 recante la dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
relazione  agli  eccezionali  eventi  atmosferici  ed  alle  violente
mareggiate verificatisi nei  giorni  dal  9  al  18  marzo  2010  nel
territorio della Regione Emilia-Romagna ed  agli  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel  territorio  della
provincia di Parma e la delibera del Consiglio  dei  Ministri  del  3
agosto 2012, con la quale e' stata prorogata, fino  al  30  settembre
2012, la gestione commissariale in relazione agli eventi medesimi; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911
del 10 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della  Regione  Emilia-Romagna  con  nota  prot.
PG/2013/58073 del 4 marzo 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nel  contesto  di
criticita' in conseguenza degli eventi richiamati di cui in premessa. 
  2. Per i  fini  di  cui  al  comma  1,  il  direttore  dell'Agenzia
regionale  di  protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione per il coordinamento degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione  della  presente  ordinanza.  Il   medesimo   direttore   e'
autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal  trasferimento
della documentazione di cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna,
e provvede alla ricognizione ed all'accertamento  delle  procedure  e
dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di  cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Giunta
Regionale,  Commissario  delegato,  provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  direttore
dell'Agenzia   regionale   di   protezione   civile   della   Regione
Emilia-Romagna, tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il direttore dell'Agenzia regionale di protezione  civile  della
Regione  Emilia-Romagna,   che   opera   a   titolo   gratuito,   per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, oltre che
dell'Agenzia  regionale   di   protezione   civile,   nonche'   della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  direttore  dell'Agenzia  regionale  di
protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di
cui al comma 2 e delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi con le risorse disponibili sulla  contabilita'  speciale  n.
5469,  che  viene  allo  stesso  intestata  per   ventiquattro   mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
dell'Agenzia regionale di protezione civile puo' predisporre un Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  ai
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione dei Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al  bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo,  le  eventuali  somme  residue  presenti   sulla   predetta
contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330  aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato per  la  successiva  rassegnazione  al
Fondo della Protezione civile, ad eccezione di  quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile  della
Regione Emilia-Romagna, a seguito della chiusura  della  contabilita'
speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 marzo 2013 
 
                                      Il Capo Dipartimento: Gabrielli